Regolamento

FONDAZIONE GELD ONLUS

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE E CRITERI E MODALITÀ GENERALI PER LA INDIVIDUAZIONE,LA SELEZIONE, LA ISTRUTTORIA, LE PROCEDURE E LE RENDICONTAZIONI RELATIVI ALLE INIZIATIVE E PROGETTI  DI TERZI

TITOLO PRIMO LE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

ART. 1 SETTORI DI INTERVENTO
La Fondazione, conformemente al dettato statutario ed in particolare di quanto indicato all’art. 3, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di azione, individua il proprio ambito di operatività, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, nella promozione dei seguenti settori di intervento che, a loro volta, possono essere suddivisi in distinte aree di intervento con i piani ed i programmi di cui all'art. 2:

  • attività di solidarietà sociale in tutti i suoi vari aspetti, diretta all’assistenza sociale ed alla beneficenza nei confronti dei bisognosi e di coloro che si dedicano alle loro cure;
  • Individuazione di situazione di disagio riferite ai bambini, ai giovani e agli anziani, cittadini italiani residenti nelle regioni della Toscana, dell’ Umbria e delle Marche;
  • Interventi nel campo della ricerca, della salute e dell’ambiente;
  • Sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso qualsiasi mezzo di informazione su tutte le situazioni di disagio economico, morale, sociosanitario ecc.;
  • Raccolta concreta di beni e mezzi finanziari;
  • Destinazione delle risorse ai progetti che verranno individuati;


ART. 2 MODALITA' E CRITERI DI INTERVENTO

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle risorse tempo per tempo disponibili, la Fondazione opera nei settori individuati all'art. 1 attraverso la definizione di piani e programmi anche pluriennali di intervento, da realizzare attraverso la predisposizione ed il finanziamento di progetti e iniziative anche in collaborazione con altri soggetti interessati, pubblici e privati.
Nella individuazione dei progetti e delle iniziative di particolare complessità e/o di maggiore rilevanza economica, si tiene conto della valutazione, ove possibile, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi del medesimo, dell'eventuale parere delle Commissioni tecniche consultive, ai sensi dell'art.9, e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.
La Fondazione, di norma, non effettua finanziamenti continuativi per più anni per le medesime iniziative e progetti.

ART. 3 INIZIATIVE E PROGETTI DELLA FONDAZIONE
Per la predisposizione e la realizzazione di propri progetti ed iniziative, la Fondazione può provvedere autonomamente, per il tramite della propria struttura organizzativa, ovvero con la collaborazione di terzi, a seguito di appositi accordi e convenzioni con soggetti interessati pubblici o privati, aderire ad attività consortili od associative, sia italiane che straniere che prevedessero interventi nell’ambito territoriale previsto dallo statuto sociale e per le stesse finalità in esso previste, intraprendere, in genere, tutte le azioni necessarie ed opportune, ivi compresa la costituzione o la partecipazione ad enti od organismi al fine di cooperare nei limiti e per il raggiungimento degli scopi statutari.
Per la realizzazione dei propri interventi la Fondazione opera secondo criteri di pubblicità e trasparenza.

ART. 4 INIZIATIVE E PROGETTI DI TERZI
La Fondazione provvede a dare adeguata pubblicità ai programmi di intervento annuali e pluriennali per il finanziamento di progetti ed iniziative di terzi con azioni informative tese a consentire l'accesso ai contributi.

Svolge altresì attività promozionali per le iniziative individuate come prioritarie o autonome, ovvero qualora lo ritenga utile.

La Fondazione prende in considerazione progetti ed iniziative specifiche, per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché tutte le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione.

Per la valutazione delle iniziative e dei progetti da finanziare la Fondazione utilizza criteri appropriati che ne consentano la confrontabilità all'interno dello stesso settore.

Sono di regola esclusi i finanziamenti alla attività ordinaria di Enti, Istituzioni ed associazioni e di progetti proposti da soggetti che operano fuori dal territorio di competenza individuato, salvo quelli di particolare rilevanza che abbiano ricadute significative sul territorio di operatività della Fondazione.

Sono inoltre esclusi i finanziamenti di mostre, convegni ed altre iniziative che possano avere, anche indirettamente, uno scopo di lucro.

Gli enti o i soggetti promotori devono dimostrare di possedere la capacità di gestire l'iniziativa o di realizzare il progetto per cui viene richiesto il finanziamento, corredando la richiesta con un dettagliato piano finanziario e, se possibile, con preventivi di spesa e devono impegnarsi a documentare in modo adeguato, a conclusione del progetto o dell'iniziativa, la compiuta realizzazione degli obiettivi e tutte le spese sostenute, secondo i criteri fissati dal regolamento apposito di cui all'art. 10 od, in mancanza, da un atto generale di indirizzo emanato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5. SOGGETTI DESTINATARI DI EROGAZIONI
Nel perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la Fondazione prende in considerazione le situazioni dei soggetti privati le cui situazioni sono comprese nelle finalità istituzionali e che saranno ritenute meritevoli di intervento, nonché le iniziative ed i progetti proposti da enti che operano senza finalità di lucro nei settori di intervento di cui all'art. 1, con esclusione delle imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e dei relativi consorzi.

Le risorse finalizzate agli interventi di assistenza, beneficenza e tutela delle categorie più deboli come individuati all’art. 3 dello statuto sociale, possono eccezionalmente essere destinate anche ad attività ordinaria degli enti proponenti.

Sono esclusi, in ogni caso, interventi di qualsiasi tipo a sostegno di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di patronato, di associazioni di categoria, di soggetti, enti od associazioni che svolgono direttamente o indirettamente propaganda politica, o che mirano a limitare la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione, di persone condannate per delitti dolosi con sentenza passata in giudicato, di coloro che sono legati da rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori o dei dipendenti della Fondazione. Non si tiene conto dei rapporti di parentela o di affinità per la erogazione di prestazioni assistenziali.

ART. 6. ISTRUTTORIA E RENDICONTAZIONE
Le richieste di finanziamento delle iniziative promosse da terzi saranno esaminate previa istruttoria compiuta dalla struttura della Fondazione o dalla apposita Commissione tecnico-scientifica consultiva, se costituita.

Per gli interventi di importo rilevante potrà essere prevista la rateizzazione in due o più esercizi e, comunque, le singole erogazioni dovranno tenere conto degli stati di avanzamento dei lavori che dovranno essere opportunamente documentati dagli interessati e comunque dovrà essere rispettato quanto disposto dallo statuto sociale.

Per i progetti approvati, i proponenti l'iniziativa debbono fornire, a conclusione dell'intervento, un rendiconto dettagliato circa il progetto finanziato, avuto riguardo, in particolare, alla realizzazione degli obiettivi prefissati ed all'utilizzo delle risorse. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere gli opportuni accertamenti in merito.

Il Consiglio di amministrazione predispone, con periodicità annuale, un resoconto analitico dei finanziamenti concessi e del loro grado di realizzazione, con una relazione illustrativa degli interventi più significativi e comprensiva del bilancio di missione, che costituisce parte integrante del bilancio consuntivo, predisposto, approvato.

Le richieste di finanziamento dovranno pervenire presso la sede della fondazione in busta chiusa.

TITOLO SECONDO ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7. COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, predispone, formula e approva il bilancio ed il documento programmatico previsionale per l'anno successivo, di cui all'art. 7 dello statuto.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, nell'ambito delle risorse rese disponibili attua i piani pluriennali ed il programma previsionale annuale, individua gli interventi da finanziare ed attuare nel corso dell'esercizio finanziario considerato dal documento previsionale annuale ed ha piena autonomia nella individuazione delle modalità di attuazione degli interventi stessi in osservanza del principio di economicità della gestione.

Il Consiglio di amministrazione riserva particolare rilievo alle iniziative prioritarie o autonome, sullo stato di avanzamento delle stesse nonché sulle risorse impiegate e sulle ulteriori azioni che si intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi indicati.

ART. 8. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione organizza la propria attività secondo criteri di programmazione, e di rispetto delle competenze, quali risultano definite dalla normativa vigente e dallo statuto, in modo da assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di amministrazione, provvede a definire:
  • i casi in cui ad uno o più Consiglieri è affidato il compito di istruire o approfondire le pratiche da presentare al Consiglio di appartenenza per l'approvazione e di seguirne l'attuazione, dando conto in modo circostanziato al Consiglio stesso degli esiti dell'indagine svolta;
  • l'eventuale istituzione di Commissioni con funzioni istruttorie o consultive, ai sensi dell'articolo 9;
Ai componenti del Consiglio di amministrazione chiamati a partecipare alle Commissioni  non spettano compensi o gettoni di presenza.

Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, può conferire deleghe operative al Presidente, al Segretario generale od a singoli Consiglieri, per l'esecuzione delle proprie deliberazioni.

Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono tenuti a fornire ai delegati, i dati e gli strumenti necessari per l'assolvimento dei compiti ad essi spettanti.

ART. 9 COMMISSIONI TECNICHE CONSULTIVE
Nella predisposizione e valutazione dei progetti di intervento di particolare complessità e/o di maggiore rilevanza economica il Consiglio di amministrazione può istituire, una o più Commissioni tecniche consultive, di cui faranno parte singoli consiglieri e che si avvarranno, di norma se ritenuto necessario, anche di referenti o consulenti tecnici esterni, designati dallo stesso Consiglio di amministrazione su richiesta anche di un singolo componente della commissione, per individuare e selezionare i progetti e le iniziative.


Ciascuna Commissione istituita dal Consiglio di amministrazione:

  1. istruisce i progetti e ne valuta l'incidenza nei settori di intervento;
  2. compie, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio, le opportune indagini di merito;
  3. verifica, per i progetti approvati, a conclusione degli interventi, la realizzazione degli obiettivi prefissati e la loro rispondenza alle finalità delle erogazioni, sulla base della documentazione di cui all'articolo 4) ultimo comma. Tale verifica dovrà comunque essere effettuata anno per anno per i progetti a valenza pluriennale.
Tutte le Commissioni del Consiglio di amministrazione sono coordinate da un Consigliere, nominato dal Consiglio che le ha istituite, al quale spetta il compito di sovrintendere alla redazione del verbale delle riunioni della Commissione.

ART. 10. REGOLAMENTI E ATTI DI INDIRIZZO
Nel rispetto della normativa vigente in materia di fondazioni, dello statuto e delle norme del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione, se opportuno, disciplina con atti generali di indirizzo o con propri regolamenti:

  1. la programmazione e lo svolgimento delle proprie sedute, nonché le procedure ed i criteri da seguire per le elezioni e designazioni di propria competenza;
  2. le modalità ed i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in attuazione e per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento generale;
  3. la gestione del patrimonio, la politica degli investimenti e la impostazione contabile, nel rispetto e per quanto non diversamente disposto dalla normativa vigente;
  4. le modalità e i criteri per l'accesso da parte dei consiglieri alla documentazione relativa alle delibere, agli interventi ed all’attività della Fondazione;
  5. l'uso di bandi per l'erogazione dei fondi e per la organizzazione dell’attività della Fondazione, nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità;
  6. ogni altra materia che non sia di esclusiva pertinenza di altri Organi della Fondazione.
Criteri e modalità generali per l’individuazione, la selezione, l’istruttoria, le procedure e le rendicontazioni relativi alle iniziative e progetti di terzi.

Il Consiglio di amministrazione,  a termine di statuto e di regolamento generale delibera:

Art. 1) Individuazione e selezione delle iniziative e dei progetti di terzi.
Le richieste di finanziamento devono essere sottoscritte dal soggetto richiedente e sono protocollate in ordine cronologico nell'apposito registro a cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; se relative a bandi pubblicati dalla Fondazione devono rispettare le forme ed i termini previsti nel bando.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 9 del presente regolamento, l'istruttoria deve rispondere a criteri di trasparenza e tempestività e comporta la compilazione da parte degli incaricati della Fondazione anche di una scheda tecnica, su modello approvato dal Consiglio di amministrazione, che contiene i principali elementi utili per la valutazione della idoneità della richiesta e della sua rispondenza ai criteri definiti per lo specifico settore di intervento.
In caso di incompletezza dei dati e della documentazione, gli uffici della fondazione su incarico dei propri responsabili ne richiederanno l'integrazione avvertendo l'interessato che, in mancanza di compiuta risposta nel termine di giorni trenta, la domanda si intenderà rinunciata, salvo motivate eccezioni.

Nella scheda deve essere riportata l'attestazione del Segretario generale di conformità della richiesta e della documentazione allegata.


La deliberazione, da parte del Consiglio di amministrazione, devono essere assunte:

  1. entro il 30/06 per le richieste ricevute entro il 28/02;
  2. entro il 31/10 per le richieste ricevute entro il 30/06;
  3. entro il 28/02 per le richieste ricevute entro il 31/10;

di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni di competenza tenendo conto della rilevanza delle richieste pervenute, per quanto possibile, in comparazione tra loro ed in relazione agli obiettivi e criteri generali indicati dal Consiglio di Amministrazione stesso negli atti di programmazione.

Della decisione del Consiglio di amministrazione viene data notizia al richiedente, anche in caso di reiezione; la decisione viene riportata anche sulla scheda tecnica di cui al terzo comma.

Nel documento di programmazione annuale il Consiglio di amministrazione potrà indicare i limiti di importo delle erogazioni al di sotto dei quali il Consiglio stesso può deliberare procedure semplificate, fermo restando il rispetto dei criteri formali e sostanziali previsti dal Regolamento generale e dalla presente delibera.

Art. 2) Corresponsione delle erogazioni, verifiche e rendicontazione:
Il Segretario generale assicura l’attuazione delle decisioni assunte e sovrintende alle procedure di erogazione secondo le modalità di dettaglio e le regole di rendicontazione fissate dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera.

In casi particolari e di limitata entità economica l'erogazione può essere corrisposta anche prima che il soggetto destinatario abbia effettivamente sostenuto i relativi costi, ed in funzione di detto adempimento, fermi restando l’acquisita certezza dell'avvenuto compimento dell'iniziativa o del progetto e l'obbligo per il richiedente di produrre tempestivamente la documentazione fiscale di legge.

Qualora nel corso od al termine dell'intervento, in relazione alle notizie ed alla documentazione acquisite, vi sia motivo di ritenere il mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto destinatario dei finanziamenti, il Segretario generale presenta tempestiva relazione al Presidente.

Analoga relazione andrà presentata per i progetti che non prendono avvio entro un anno dalla delibera di assegnazione, ai fini dell'assunzione delle delibere conseguenti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere al Collegio dei Revisori, se nominato,  di effettuare specifiche analisi su determinati interventi.

Art. 11 MODIFICHE
Il Consiglio di Amministrazione potrà apportare variazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento al fine di meglio disciplinare l’attività della fondazione. In questo caso tutte le iniziative approvate e le istanze presentate dovranno essere sottoposte allo stesso trattamento previsto dalle disposizioni contenute nel regolamento vigente in quel momento.

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